COMPETENZE TRA STATO E REGIONI
La legge quadro 2001 ha fissato il riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali.
Competenze dello Stato
Allo Stato (art. 4) sono attribuite le funzioni di determinazione dei limiti di esposizione e stabilire i tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 volt. Allo Stato è attribuito anche il compito di individuare tecniche di misurazione dell'inquinamento elettromagnetico.
Competenze dello regioni
Le regioni (art. 8) assumono la competenza in materia di controllo sul rispetto dei limiti all’esposizione e di individuazione sul territorio dei siti di trasmissione e degli impianti di telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e di quelli di radiodiffusione.
Modifiche apportate dal d.lgs 259/2003
Il d.lgs 1.8.2003 n. 259 introduce nuove attribuzioni alle regioni (art. 4) in tema di:
- individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;
- agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;
- promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche ed alberghiere;
- definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, ai disabili, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.
In tema di controllo i poteri sono affidati allo Stato, tramite un sistema di collaborazione (art. 8) tra Ministero, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
Limiti alla discrezionalità dei Comuni
La legge quadro 2001 sull'elettromagnetismo riordina le competenze sulla materia e la discrezionalità dei Comuni in tema urbanistico sulla localizzazione degli impianti, derivante dalle prerogative statali. Così si è espresso il Consiglio di Stato nel 20/12/2002:
"
prima dell'entrata in vigore della legge n. 36/2001, era chiaro che ai Comuni spettassero le sole competenze in materia di uso del territorio e non anche in ordine alla disciplina dell'installazione degli impianti di radiocomunicazione sotto il profilo della compatibilità con la salute umana. Invero, la nuova definizione normativa del potere regolamentare attribuito ai Comuni, sta ad indicare una competenza aggiuntiva rispetto a quella urbanistica, ha anche avuto modo di precisare che tale competenza, comunque, deve essere esercitata nel rispetto del descritto quadro normativo statale, di riferimento, con la precisazione che le misure di competenza comunale, in nessun caso possono prevedere limiti generalizzati di esposizione diversi da quelli previsti dallo Stato, né possono di fatto costituire una deroga generalizzata o quasi a tali limiti, essendo consentita l'individuazione di specifiche e diverse misure, la cui idoneità al fine della "minimizzazione" emerga dallo svolgimento di compiuti ed approfonditi rilievi istruttori sulla base di risultanze di carattere scientifico. " (Cons. Stato 20.12.02 n. 7074 in FI )
13/08/2006