CONSIGLIO DI STATO ED ELETTROSMOG
Il Consiglio di Stato è intervenuto spesso sul tema elettrosmog per dettare l’orientamento giurisprudenziale sulla regolamentazione. Si consolida in tema di riparto di competenze istituzionali con le seguente pronuncia del Consiglio di Stato.
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l'attribuzione ai Comuni di un potere regolamentare volto a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (oltre che per assicurare il coretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti) deve essere esercitato pur sempre nel rispetto del quadro normativo di riferimento: ne consegue che non può il regolamento comunale sovrapporre un proprio autonomo sistema di cautele (per prevenire i rischi dell'elettromagnetismo) alla specifica normativa statale che ha fissato i limiti delle esposizioni."
(Cons. Stato 30.5.2003 n. 2997)
Il Consiglio di Stato si pronuncia così sui limiti di intervento degli enti locali che devono sempre essere inquadrati nella normativa statale di riferimento.
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Il Comune è incompetente a fissare limiti di esposizione a campi elettromagnetici diversi da quelli stabiliti dalla normativa statale, di cui al D.P.R. 10/09/1998 n. 381, ma è competente a dettare diverse e specifiche misure (anche dopo l'entrata in vigore della Legge 22/02/2001 n. 36), la cui idoneità emerga dallo svolgimento di compiuti e approfonditi rilievi istruttori di carattere scientifico"
(Cons. Stato 30.7.2003 n. 4392).
Tale impostazione diventa però contraddittoria rispetto ad un'altra pronuncia del Consiglio di Stato stesso:
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la disposizione dell'art.8, comma 6, della l. 22 febbraio 2001, n.36 ("legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici"), secondo cui "i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici", ha inteso attribuire al Comune un potere regolamentare in parte nuovo, ma sul presupposto potere, da considerare preesistente alla l. n.36/2001, di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telefonia. Invero, le competenze in materia di uso del territorio spettavano ai Comuni già prima dell'entrata in vigore della l. n.36/2001."
(Cons. Stato 27.5.2003 n. 2945)
Segue un'ulteriore pronuncia del Consiglio di Stato
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L'art.5 della l.r. dell'Abruzzo n.20/1991, come sostituito dall'art.2 della l.r. n.56/2000, parla di apposite "aree individuate dai Comuni" con riguardo al rilascio delle autorizzazioni regionali per impianti con potenza superiore a 350 W e per gli altri impianti "che comportano esposizione in campo lontano"; tuttavia, in capo al Comune residua comunque il potere di governo e disciplina del proprio territorio; con la conseguente possibilità di individuare, nell'esercizio delle competenze urbanistiche, la zona dove installare impianti di telefonia cellulare, di qualsiasi tipo essi siano."
(Cons. Stato 06.06.2003 n. 3171)
Sussistono pertanto incertezze sulla possibilità dei Comuni di adottare provvedimenti autonomi in contrasto con i principi della legge quadro.
13/08/2006